Recentemente con decreto interministeriale del 4 maggio 2018 sono state indicate le linee guida per l’utilizzo del bonus formazione 4.0.
Nel dettaglio, come si calcola il beneficio spettante?
Innanzitutto è opportuno ricordare le attività ammissibili ovvero le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa (si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato), delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano nazionale Impresa 4.0.
Sono state identificate le seguenti tecnologie come attività ammissibili:
a) big data e analisi dei dati;
b) cloud e fog computing;
c) cyber security;
d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
e) prototipazione rapida;
f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
g) robotica avanzata e collaborativa;
h) interfaccia uomo macchina;
i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
l) internet delle cose e delle macchine;
m) integrazione digitale dei processi aziendali.
Le spese ammissibili sono le seguenti:
- costo del personale dipendente in veste di discente, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione;
- indennità di trasferta erogate al dipendente, in caso di formazione fuori sede;
- personale dipendente che svolga ruoli di tutor o formatore, nel limite del 30% del costo complessivo annuo
Per costo aziendale del dipendente si intende la retribuzione al lordo delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive e di ferie e permessi.
Tale costo deve essere riparametrato in base alle ore o giornate effettivamente impiegate in attività di formazione.
Il credito di imposta è pari al 40% delle spese ammissibili nel periodo di imposta agevolabile, e non può superare la somma di € 300.000 per singola azienda beneficiaria.
Ricordiamo infine che i costi dovranno essere certificati dal soggetto incaricato alla revisione legale dei conti. Per le aziende non obbligate a tale adempimento, tale certificazione dovrà essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro.