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Capitalizzazione dei costi per le attività di Ricerca e Sviluppo

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Capitalizzazione dei costi per le attività di Ricerca e Sviluppo

Dal bilancio 2016, per effetto del D.Lgs. 139/2015, ai costi di ricerca, sviluppo e pubblicità  sono state apportate una serie di modifiche in termini di capitalizzazione dei costi.

Innanzitutto bisogna precisare che secondo il principio contabile OIC 24 sulle immobilizzazioni immateriali, le attività che genericamente definiamo di “ricerca e sviluppo”, si classificano in:

  • Ricerca di base: è l’insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che si considera di utilità generica all’azienda.
  • Ricerca applicata (o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo): è l’insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto.
  • Sviluppo: è l’applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione.

E i relativi costi sono principalmente costituiti da: stipendi, salari e altri costi relativi al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo; costi dei materiali e dei servizi impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo; ammortamento di immobili, impianti e macchinari, nella misura in cui tali beni sono impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo; costi indiretti, diversi dai costi e dalle spese generali ed amministrativi, relativi alle attività di ricerca e sviluppo; dagli altri costi, quali ad esempio l’ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo.

Con l’introduzione del sopra citato decreto legislativo, dal 2016 i costi relativi allo “sviluppo” potranno essere capitalizzati se rispondono ai seguenti requisiti:

  • essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili;
  • essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse;
  • essere recuperabili.

In sintesi, per poter capitalizzare i costi di sviluppo è necessario che questi siano direttamente inerenti ad uno specifico prodotto/processo, che l’azienda possa dimostrare di disporre di apposite risorse, e che l’azienda abbia prospettive di reddito sufficienti almeno alla copertura dell’operazione.
Va ricordato, inoltre, che l’art. 2426 cc prevede che i costi di sviluppo siano ammortizzati secondo la loro vita utile o, qualora non sia possibile stimarla, entro 5 anni. Soprattutto, fino a che l’ammortamento dei costi di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.

I costi per la “ricerca di base”, non essendo collegati ad uno specifico risultato, devono essere portati a costi di competenza del periodo in cui vengono sostenuti.
I costi relativi alla “ricerca applicata” vengono trattati come i costi per la ricerca di base, pertanto non potranno più essere capitalizzati.