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La certificazione contabile nel Credito di Imposta per attività di R&S

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La certificazione contabile nel Credito di Imposta per attività di R&S

La normativa sul credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo prevede che “la documentazione contabile” attestante le spese ammissibili a beneficio debba essere soggetta a “certificazione contabile”; prevede altresì che per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili, entro il limite massimo di 5.000 euro, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte di un revisore o di una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali, siano ammesse a beneficio.
Per tale spesa è prevista la completa ammissibilità a beneficio, cioè viene conteggiata al 100% e non al 50% come le altre voci; ovviamente nel limite massimo sopracitato.

Il focus su questa particolare voce però è un altro: è importante sottolineare che la normativa prevede l’obbligo della certificazione contabile, da parte dei soggetti sopra citati, per la sola documentazione contabile, e tale responsabilità è limitata alla sola regolarità contabile.

E’ fondamentale sottolineare questo aspetto perché, per un mal interpretato senso di responsabilità, spesso i soggetti chiamati a rilasciare la “certificazione contabile” dei costi di un progetto temono di assumersi, contestualmente,  anche la responsabilità di certificarne il merito tecnologico: cosa impossibile da richiedere a tali soggetti in quanto esula assolutamente dalle competenze  del loro ruolo.

Qualora si volesse avvalorare il merito tecnologico delle attività svolte, è consigliabile avvalersi di specifici professionisti con titoli adeguati e possibilmente iscritti ad appositi albi.