Decreto Liquidità: focus sull’art. 1

decreto liquidità art 1

Il 6 aprile in una delle note dirette Facebook il Presidente Conte, insieme al ministro Gualtieri anticipava parte del contenuto del “decreto liquidità” (decreto legge n. 23 del 08/04/2020), e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 08/04/2020, Serie Generale.

Tale decreto, in vigore dal 9 aprile 2020, all’art. 1 prevede “misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese“.
Innanzitutto va precisato che tale provvedimento deve ottenere l’approvazione della Commissione Europea (c. 12, art. 1), pertanto già si prevede un leggero slittamento nell’efficacia del provvedimento, fermo restando che la Commissione dovrebbe dare parere positivo nel giro di pochi giorni e senza osservazioni nel merito.

Si da mandato a SACE S.p.A. di concedere garanzie, richiedibili entro il 31/12/2020, a banche e altri istituti di credito che finanzieranno imprese con sede in Italia (di qualsiasi dimensione, settore e forma giuridica) colpite dall’emergenza COVID-19. Limporto di tali garanzie non dovrà superare i 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati a PMI, autonomi e liberi professionisti.

Le garanzie saranno rilasciate alle seguenti condizioni:

  1. dovranno essere richieste entro il 31/12/2020, su finanziamenti di durata non superiore a 6 anni e preammortamento massimo di 24 mesi
  2. l’azienda beneficiaria non deve risultare al 31/12/2019 tra le imprese in difficoltà e al 29/02/2020 non risultava tra le esposizioni deteriorate nel sistema bancario
  3. l’importo del finanziamento non deve essere superiore al 25% del fatturato 2019 o, se maggiore, al doppio del costo del personale 2019
  4. la garanzia, rilasciata in concorso paritetico tra garante e garantito, copre il: 90% del finanziamento (per imprese con meno di 5.000 dipendenti e meno di 1,5 miliardi di euro di fatturato); 80% del finanziamento (per imprese con più di 5.000 dipendenti oppure un fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di euro); 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro
  5. le imprese dovranno corrispondere delle commissioni annuali per ottenere tale garanzia. Per le PMI tali commissioni sono pari allo 0,25% il primo anno, 0,50% per secondo e terzo anno, 1,00% per quarto, quinto e sesto anno. Per le altre aziende tali commissioni sono pari allo 0,50% il primo anno, 1,00% per secondo e terzo anno, 2,00% per quarto, quinto e sesto anno
  6. la garanzia è a prima richiesta, irrevocabile, e copre solo i nuovi finanziamenti (capitale, interessi, oneri accessori)
  7. l’azienda garantita non potrà distribuire dividendi nel corso del 2020 e si impegna a garantire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali
  8. il costo del finanziamento alle imprese deve essere inferiore al costo della stessa operazione, effettuata senza la garanzia SACE. Al punto h, c. 2, art.1 si intende che il costo del finanziamento dovrebbe essere “la metà” di quanto avrebbe richiesto l’istituto finanziario senza la garanzia SACE
  9. la somma delle esposizioni dell’impresa dopo l’ottenimento di questo nuovo finanziamento coperto da garanzia SACE, non potrà essere inferiore alla somma delle esposizioni precedenti all’entrata in vigore del decreto
  10. il finanziamento deve essere utilizzato per sostenere il costo del personale, degli investimenti e/o del capitale circolante per le attività svolte in Italia, e dovrà essere certificato dal legale rappresentante. La somma delle esposizioni dell’impresa non potrà essere inferiore alla somma delle esposizioni

Qualora l’impresa faccia parte di un gruppo, la percentuale della garanzia si calcola sui valori consolidati del gruppo; e l’importo massimo garantibile viene decurtato da altri eventuali finanziamenti infragruppo garantiti con questa o altre garanzie pubbliche.

Si precisa che i dati richiesti per la valutazione sul rilascio di tale garanzia (n. e costo dipendenti, fatturato, etc) si evincono dai dati di bilancio; qualora il bilancio 2019 non sia stato ancora presentato – considerate le proroghe sull’approvazione e presentazione dei bilanci 2019 sarà una casistica probabile – sarà necessario far certificare tali dati, presumibilmente con le stesse modalità previste per altri contributi di tipo statale.

procedura SACE decreto liquidità

Entrando nell’operatività del provvedimento, al c. 6, art. 1 viene indicata la procedura riservata alle aziende con meno di 5.000 dipendenti e meno di 1,5 miliardi di euro di fatturato.

  1. L’azienda presenta richiesta di finanziamento ordinario ad un istituto bancario, chiedendo che il finanziamento sia assistito da garanzia SACE
  2. Qualora l’istituto bancario ritenga opportuno finanziarie l’impresa, e stabiliti costi e tassi, l’istituto stesso invia la documentazione e la delibera a SACE, che farà un controllo formale ed emetterà un codice unico legato al finanziamento e ad alla garanzia
  3. successivamente, l’istituto bancario procede all’erogazione del finanziamento 

Per le aziende che superano i limiti di dipendenti e fatturato sopra indicati, il c. 7 art. 1 prevede che l’erogazione della garanzia sia preventivamente sottoposta a valutazione di MEF in concerto con MiSE, in base anche al ruolo strategico dell’impresa in determinati settori, che emetteranno apposito decreto (con la possibilità anche di aumentare la percentuale di garanzia concessa).

Infine il c. 13 art. 1 prevede che, previa autorizzazione tramite decreto del MEF, si possano concedere – sempre nel limite dei 200 miliardi sopra indicati – a CDP S.p.A. garanzie dello Stato su esposizioni pregresse o future derivanti da garanzie su portafogli di finanziamenti concessi dagli istituti bancari, a determinate condizioni.

In estrema sintesi, benchè in grado di muovere un’ingente quantità di liquidità verso il sistema produttivo, l’art. 1 del decreto liquidità sembra estremamente farraginoso e di non immediata applicabilità.
In particolare la durata breve dei finanziamenti e gli importi relativamente bassi concedibili, i costi della garanzia, i costi di certificazione, il vincolo sui dividendi, l’opportunità di accedere comunque a confidi per la quota non coperta da garanzia, e la forte discrezionalità lasciata agli istituti bancari relativamente al merito creditizio e ai costi del finanziamento, potrebbero non rendere appetibile per le PMI questo strumento.

Va precisato che comunque le PMI potranno utilizzare il Fondo centrale di garanzia PMI, potenziato come previsto all’art. 13 dello stesso decreto.