
Il decreto “Cura Italia” introduce nuovi benefici fiscali per privati e aziende che intendano effettuare donazioni a fronte dell’emergenza COVID-19.
Nel dettaglio, l’art. 66 del DL 17/03/2020 n. 18 (“Cura Italia”) prevede, per le persone fisiche e per gli enti non commerciali che effettuino erogazioni liberali in denaro e in natura nel corso del 2020 in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi per la gestione dell’emergenza “coronavirus”, una detrazione IRPEF pari al 30% della somma donata, fino a 30.000 euro.
Per i titolari di reddito di impresa, le erogazioni liberali in denaro e in natura, offerte agli stessi soggetti di cui sopra e sempre per sostenere la gestione dell’emergenza COVID-19, possono essere portate in deduzione senza limiti di deducibilità, come previsto dall’art. 27 della Legge 13/05/1999 n. 133. Tali elargizioni non sono inoltre soggette a imposta sulle donazioni.
Ricordiamo che le detrazioni e deduzioni possono essere fruite solo se le donazioni in denaro vengono effettuate con mezzi di pagamento tracciabili quali – ad esempio – bonifici, assegni, bollettini postali, pagamento con carte di credito.
Erogazioni in natura
Specificatamente per la valorizzazione delle erogazioni in natura, è necessario far riferimento a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 novembre 2019 e cioè:
- L’ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura e’ quantificato sulla base del valore “normale” del bene oggetto di donazione
- Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento.
- Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni prodotti o scambiati direttamente dall’impresa, l’ammontare della detrazione o della deduzione viene determinato con riferimento al minore tra il valore “normale” e quello determinato applicando le disposizioni dell’art. 92 del TUIR (rimanenze).
- Qualora, al di fuori delle precedenti ipotesi il valore della cessione, singolarmente considerata sia superiore a 30.000 euro ovvero nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.
L’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore con descrizione analitica dei beni donati e relativi valori; nonchè la dichiarazione del soggetto destinatario contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il donatore deve consegnare al destinatario copia dell’eventuale perizia di stima.