
All’interno del decreto Dignità troviamo alcune precisazioni su come gestire cessione e cambio di localizzazione di un bene che gode delle agevolazioni previste dal cd iperammortamento, oltre che il metodo di calcolo per il recupero delle somme godute (“recapture”).
Bisogna innanzitutto precisare che possono godere di iperammortamento i beni che rispecchiano le caratteristiche previste dalla l. 232/2016 e s.m.i. e identificati secondo i dettami della circolare 4/E del 30/03/2017. Tale circolare non chiariva come l’azienda avrebbe dovuto comportarsi in caso di delocalizzazione dei beni all’estero in via permanente. Con l’introduzione del “decreto Dignità” vengono forniti alcuni chiarimenti in merito alla delocalizzazione dei beni all’estero, alla cessione a titolo oneroso e al recupero del beneficio.
Delocalizzazione di un bene
Bisogna precisare che in caso di beni utilizzabili per loro natura in diversi siti produttivi, quindi anche esteri, temporanei e mobili, il bene acquisito da un’azienda residente in Italia può continuare a godere dell’iperammortamento: in tal caso non si configurerebbe una vera e propria delocalizzazione di produzione permanente di una sede produttiva inizialmente realizzata nel territorio italiano.
Anche in caso di comodato d’uso di beni strumentali ed inerenti all’attività dell’azienda che gode dell’iperammortamento, non si configura la “delocalizzazione” se tali beni vengono utilizzati in comodato d’uso all’estero.
Cessione di un bene
Nel caso di cessione a titolo oneroso di un bene che sta godendo dell’iperammortamento, si può evitare la perdita del beneficio goduto nel caso in cui si effettui un investimento sostitutivo.
Questo investimento dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
- avere caratteristiche tecnologiche pari o superiori al bene che va a sostituire;
- dovrà essere certificato con le stesse modalità del bene sostituito (autodichiarazione, perizia, attestato di conformità)
- avere un costo pari/superiore al bene sostituito; in caso di costo inferiore, sulla differenza di valore viene applicato il meccanismo di “recapture”
Recapture
In caso di delocalizzazione o cessione a titolo oneroso del bene, si attiva il meccanismo di recapture del beneficio: una restituzione del beneficio senza interessi e sanzioni.
Il meccanismo di recupero delle maggiorazioni sulle quote di ammortamento godute negli esercizi precedenti alla delocalizzazione o alla cessione del bene, si calcola in un’unica soluzione attraverso una variazione in aumento pari alle somme godute, da effettuare nella dichiarazione relativa all’esercizio successivo a quello di cessione/delocalizzazione.
Esempio
Al 1° ottobre 2018 un’azienda acquista ed interconnette un bene 4.0 del valore di 800.000 euro, ammortizzato al 15%, bene che verrà ceduto a titolo oneroso il 1 gennaio 2021. Le sole quote di iperammortamento saranno pari a 90.000 euro per il primo anno (800.000 x 15% x 150% x 50%), e pari a 180.000 euro (800.000 x 15% x 150%) per gli esercizi 2019 e 2020.
Il 1° gennaio 2021 tale bene viene sostituito con uno di superiori caratteristiche tecnologiche, del valore di 600.000 euro. Si ricalcola sulla differenza di 200.000 euro (800.000 euro – 600.000 euro) la quota di iperammortamento goduta negli esercizi precedenti: 22.500 euro (200.000 x 15% x 150% x 50%) per il primo anno, e 45.000 euro (200.000 x 15% x 150%) per il 2020 e 2021; per un totale di 112.500 euro che saranno riportati in aumento nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio 2021.