Con la circolare n. 59990 del 09/02/2018 il MiSE fornisce alcuni importanti chiarimenti su come trattare i progetti di sviluppo software all’interno delle attività ammissibili al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo.
E’ importante ricordare che le attività ammissibili alla normativa in oggetto ricalcano le definizioni “ricerca fondamentale”, “ricerca applicata” e “sviluppo precompetitivo”, come indicato nella Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) che a sua volta richiama il cosiddetto Manuale di Frascati dell’OCSE.
Con specifico riferimento allo sviluppo di software, dalle indicazioni contenute nella normativa di riferimento emerge che le innovazioni legate al software – inteso come prodotto finale – sono generalmente di tipo incrementale e pertanto classificabili come “sviluppo sperimentale“.
Per essere classificate come attività di R&S, le attività di sviluppo software devono portare ad una “risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica“. Quindi le attività che abbiano per oggetto il potenziamento, l’arricchimento o la modifica di un programma o di un sistema esistente possono essere classificate come R&S solo se producono un avanzamento scientifico o tecnologico che si traduce in un “aumento dello stock di conoscenza”.
Il citato Manuale riporta una serie di esempi di attività riconducibili ad attività di R&S:
- sviluppo di un nuovo sistema operativo o di un linguaggio di programmazione;
- progettazione e/o realizzazione di motori di ricerca basati su tecnologie originali;
- risoluzione di conflitti hardware o software in un processo di reingegnerizzazione di un sistema o di una rete;
- creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove tecniche;
- nuove e originali tecniche di criptazione o sicurezza.
Le seguenti attività ricorrenti e/o di routine invece non rientrano tra le attività classificabili come R&S:
- lavori su aggiornamenti, già liberamente disponibili prima dell’inizio dei lavori stessi, relativi a specifici sistemi o programmi;
- ordinaria manutenzione del computer o del software;
- sviluppo di software applicativi e sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti;
- aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi esistenti;
- creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti;
- utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati;
- customizzazione di prodotti per un particolare uso, a meno che durante tale processo non vengano aggiunte nuove conoscenze che migliorino significativamente il programma base;
- ordinaria attività di correzione di errori (“debug”) di sistemi e programmi esistenti.
Infine viene ricordato che è corretto identificare il punto conclusivo delle attività di R&S in quanto il credito di imposta non può riguardare attività successive a quelle pre-competitive; entrando nel merito dello sviluppo software, tale limite viene generalmente identificato con le attività di beta-testing.