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Credito di imposta per attività di R&S attivo anche nel 2018

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Credito di imposta per attività di R&S attivo anche nel 2018

Anche nel 2018 risulta attivo il credito di imposta per attività di Ricerca e Sviluppo, a valere sulle spese sostenute nel corso dell’esercizio 2017.

Questo provvedimento è rivolto a tutte le imprese di qualsiasi natura giuridica e di tutte le dimensioni (PMI e Grandi Imprese) appartenenti a qualsiasi settore economico. Le imprese devono essere italiane o con stabile sede nel territorio italiano e devono aver svolto in proprio o commissionato attività di Ricerca e Sviluppo nel corso del 2017.

Il credito di imposta va a sostenere progetti di ricerca di base, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, il cui costo sia compreso tra minimo € 30.000 e massimo € 20.000.000 per soggetto per anno, e si calcola sui costi sostenuti per:

  • personale altamente qualificato e tecnico impiegato nello sviluppo del progetto
  • contratti con università, enti di ricerca, altre imprese
  • quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio
  • competenze tecniche e privative industriali

Il beneficio si calcola sull’incremento delle stesse voci di spesa intercorse nell’esercizio 2017, rispetto alla media delle stesse voci calcolate nel triennio 2012-2014. Il credito maturato è pari al 50% di tale incremento. E’ possibile indicare come costo anche l’eventuale spesa per la certificazione contabile, fino ad un massimo di € 5.000/anno.

Per fruire del beneficio non è necessario presentare istanze, ma è necessario indicarlo in bilancio e in apposito quadro RU del modello Unico. Bisogna inoltre produrre una relazione delle attività svolte e tenere a disposizione un fascicolo contenente la documentazione contabile di rendicontazione dei costi sostenuti, dei contratti sottoscritti, delle presenze del personale utilizzato nel progetto.

Il beneficio si utilizza nell’esercizio successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti, mediante compensazione nel modello F24 (nel 2018 si utilizzerà quindi il credito maturato per i costi sostenuti nell’esercizio 2017); tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.