
Di seguito riassumiamo la normativa che regola il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
Tale provvedimento, attivo già dall’esercizio 2015 e spesso utilizzato dalle aziende italiane, ha subito una serie di modifiche normative anche di rilievo nel corso degli anni.
Il credito di imposta rimane attivo anche nell’esercizio 2018, in riferimento agli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio 2017.
E’ previsto che tale provvedimento rimanga in vigore per gli investimenti in ricerca e sviluppo sostenuti fino all’esercizio 2020 incluso.
SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRNE
Il credito è fruibile da qualsiasi tipologia di impresa a prescindere dalla forma giuridica (SpA, Srl, etc), dal settore di attività (agricoltura inclusa), dalla dimensione (PMI o Grande Impresa) e dal regime contabile.
Sono inclusi tra i soggetti che possono utilizzare questo credito anche consorzi, reti di imprese, Università, centri di ricerca, enti non commerciali in qualità di soggetti commissionari di progetti di ricerca e sviluppo.
Sono esclusi dal provvedimento i soggetti con redditi di lavoro autonomo e le imprese che svolgono ricerca per conto di terzi soggetti.
ATTIVITA’ AMMESSE
Le attività di R&S (Ricerca e Sviluppo) possono essere ricondotte a queste tipologie:
- lavori sperimentali o teorici: allo scopo di acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti (la cosiddetta “ricerca fondamentale”).
- ricerca pianificata o indagini critiche: mirate ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi, o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti, ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale (la cosiddetta “ricerca industriale”).
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale: allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida (il cosiddetto “sviluppo sperimentale”).
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi: a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Non sono considerate attività di R&S le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti.
COSTI AGEVOLABILI
- personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
Dal periodo di imposta successivo al 31/12/2016 non esiste più la distinzione tra “personale altamente qualificato” e “personale non qualificato”; pertanto tutti i costi relativi al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo sono agevolabili allo stesso modo. Deve essere calcolato il costo lordo dell’impresa sull’effettivo impiego nelle attività di R&S. - contratti con Università, enti di ricerca, altre imprese.
Sono ammessi i costi relativi alle attività svolte da Università; da enti di ricerca o equiparati; da altre imprese non controllanti nè controllate dal soggetto che utilizza il credito di imposta; da professionisti in totale autonomia di mezzi e organizzazione. - quote di ammortamento di attrezzature e strumenti di laboratorio.
Sono ammissibili le quote di ammortamento di beni il cui costo unitario ammortizzabile non sia inferiore a € 2.000, nei limiti dell’importo dei coefficienti di ammortamento fiscale ed effettivamente utilizzate nelle attività di R&S - competenze tecniche e privative industriali.
Sono incluse in questa categoria gli acquisti di beni immateriali, quali ad esempio l’acquisizione di conoscenze tecniche riservate, licenze, software; privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori, una nuova varietà vegetale.
Sono altresì ammesse le spese per certificazione contabile dei costi, fino ad un massimo di € 5.000 per periodo di imposta. Tali spese sono agevolate al 100%.
CALCOLO DEL BENEFICIO
Il beneficio si calcola partendo dalla differenza positiva tra: l’ammontare complessivo delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo sostenute nel periodo d’imposta, e la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (esercizi 2012 – 2013 – 2014).
Su tale differenza, dall’esercizio 2017 si calcola su tutte le voci un beneficio pari al 50% (oltre alle eventuali spese per certificazione contabile, valorizzate al 100% entro il limite di € 5.000).
Ricordiamo che i progetti di ricerca e sviluppo devono avere un costo compreso tra € 30.000 e € 20.000.000.
UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA
Il credito è compensabile nel modello F24 con apposito codice tributo e non necessita di preventiva autorizzazione nè di presentazione di istanze. Può essere utilizzato nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi.
Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile, ed è cumulabile con altre misure agevolative (a meno che non sia espressamente vietato dalle specifiche normative).
Qualora l’impresa non abbia un bilancio certificato, è obbligatorio che i costi ammissibili vengano certificati dal soggetto incaricato di compiere la revisione legale, o dal collegio sindacale, o da revisore legale dei conti o società di revisione legale dei conti.