
Nella risposta n. 485 datata 14 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il quesito posto da una cooperativa agricola che chiedeva se fosse possibile considerare, tra i costi per attività di ricerca e sviluppo oggetto di agevolazione, gli oneri relativi ad un contratto di distacco. Nella fattispecie relativo all’attività di un tecnico agronomo di una cooperativa consociata volta allo sviluppo di nuovi sistemi di coltivazione meno impattanti sull’ambiente.
Da come si legge nella nota, si è ritenuto che il lavoratore può effettivamente considerarsi per tutta la durata del contratto alle dipendenze della società “utilizzatrice”. Inoltre il costo sostenuto dalla società istante, per quel lavoratore, può confluire tra i costi agevolati nella misura in cui lo stesso soggetto partecipa effettivamente all’attività di ricerca e sviluppo.