Nuova Sabatini, i chiarimenti del Mise

L’articolo 39, comma 1, del DL 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020, ha modificato la disciplina relativa alla misura agevolativa nota come Nuova Sabatini, innalzando l’importo del finanziamento da 100.000 a 200.000 euro, a fronte del quale il contributo pubblico è erogato all’impresa beneficiaria in un’unica soluzione, a fronte di un finanziamento non superiore ai 200.000 euro

Il Mise con una circolare del 22 settembre (qui il testo completo) ha fornito alcune precisazioni in materia. In relazione alle domande presentate dalle imprese a banche e intermediari finanziari a decorrere dalla data del 17 luglio 2020 il contributo complessivo è erogato dal Ministero alla PMI beneficiaria in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa per l’erogazione della prima quota. 

Conseguentemente tali modifiche sono incluse anche nella circolare direttoriale n. 14036 del 15 febbraio 2017. In particolare l’ultimo periodo del punto 13.3 è così modificato e sostituito:
“In relazione alle domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1° maggio 2019, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 100.000 euro, nonché in relazione alle domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 17 luglio 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, il Ministero, ricevuto il modulo RU, procede, entro sessanta giorniad erogare il contributo in conto impianti in un’unica soluzione, adottando le medesime modalità di verifica già previste per l’erogazione della prima quota di contributo, fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa”.