Dal 2023 il Bonus Pubblicità ritorna al regime ordinario

Dopo il triennio di regime straordinario, a partire dal 2023 il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali (il cosiddetto Bonus Pubblicità) torna al cosiddetto regime ordinario. Che risulterà dunque limitato alle sole spese sostenute per la diffusione sulla stampa, ossia giornali, quotidiani e periodici, sia locali che nazionali.

I beneficiari del Bonus Pubblicità sono imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. Gli investimenti ammissibili al credito di imposta dovranno essere effettuati su testate iscritte presso il competente tribunale, o presso il Registro degli Operatori di Comunicazione (Roc) e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Risultano esclusi gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (sia in forma analogica che digitale). E non saranno ammessi al credito d’imposta anche gli importi sostenuti per altre forme di pubblicità, tra cui quelle tramite social network o piattaforme onlinebanner pubblicitari su portali online.

Le spese ammissibili per l’acquisto di pubblicità saranno calcolate al netto di quelle accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra voce diversa.

L’importo dell’agevolazione si applica nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati. Quindi andrà effettuata una comparazione tra le spese sostenute nell’anno di riferimento e quello precedente. Viene inoltre richiesto un incremento minimo dell’1 per cento rispetto ad analoghi investimenti rispetto all’anno precedente.

Il credito di imposta non viene considerato se l’anno precedente non sono state effettuate spese pubblicitarie. E non può essere goduto da imprese neo costituite, sempre rispondendo al meccanismo che l’agevolazione viene calcolata sull’incremento di investimento.