È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo che disciplina le modalità di accesso agli incentivi fiscali per gli investimenti in startup e PMI innovative, effettuati sia da persone fisiche che da società.
Il provvedimento, da una parte potenzia gli incentivi fiscali per gli investimenti in capitale di rischio nelle startup innovative (si passa ad una aliquota unica del 30%, eliminando quelle precedentemente in vigore, che variavano da un minimo del 19 al 27%), dall’altra estende gli incentivi a tutte le PMI innovative.
Le Pmi innovative sono società di capitali con meno di 250 addetti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro, così come stabilito della definizione europea, e che rispettano almeno due dei seguenti requisiti:
– hanno sostenuto spese in ricerca e sviluppo per una quota pari ad almeno il 3% del maggiore valore tra costo e valore della produzione;
– la forza lavoro è costituita per almeno 1/3 da titolari di laurea magistrale o per almeno 1/5 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori;
– sono titolari di una privativa industriale o di un software registrato.
Gli incentivi fiscali agli investimenti in startup e PMI innovative consistono:
– per le persone fisiche, in una detrazione dall’imposta sul reddito (Irpef) pari al 30% dell’ammontare investito, per un conferimento massimo di 1 milione di euro;
– per le società di capitali in una deduzione dall’ammontare imponibile a fini Ires pari al 30% dell’investimento, con soglia fissata a 1,8 milioni di euro.
Sono pertanto agevolabili gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 diretti verso startup e PMI innovative, regolarmente iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle imprese.
Per garantire piena conformità con la legislazione europea in materia di aiuti di Stato, le modalità di fruizione dell’incentivo per le PMI innovative prevedono alcune differenze rispetto a quanto previsto per le startup, in particolare per le imprese attive sul mercato da più di sette e dieci anni.
FONTE: MISE