
L’iperammortamento è lo strumento che meglio identifica la cosiddetta quarta rivoluzione industriale.
Il Ministero dello Sviluppo Economico in questa ottica ha predisposto una serie di misure e incentivi, noti come Piano Nazionale Impresa 4.0 (già Industria 4.0) di cui appunto l’iperammortamento fa parte.
La normativa relativa all’iperammortamento non è da confondere con il cd superammortamento, attivo da fine 2015, benchè con un meccanismo agevolativo molto simile.
Di seguito riassumiamo i principali aspetti di questa interessante normativa molto gradita dagli imprenditori, rinnovata anche per il 2018.
SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRNE
Possono utilizzare l’iperammortamento tutti i titolari di reddito di impresa, comprese le imprese individuali assoggettate all’IRI, con sede in Italia, di qualsiasi settore e dimensione.
Sono esclusi artigiani e professionisti.
PERIODO DI APPLICAZIONE
L’iperammortamento si applica su tutti gli investimenti che rispecchiano determinati requisiti ed effettuati nel corso del 2018. Qualora l’ordine sia stato accettato e siano stati corrisposti acconti pari ad almeno il 20% del bene iperammortizzabile entro il 31/12/2018, il termine per l’effettuazione dell’investimento slitta al 31/12/2019.
Un investimento si intende “effettuato” quando segue l’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR, ovvero vi sono spedizione/consegna del bene; atto traslativo o costitutivo di proprietà; accettazione in caso di appalto; verbale di presa in consegna e collaudo, in caso di leasing. Il bene deve anche rispettare le caratteristiche tipiche della normativa Industria 4.0 (tra cui la cosiddetta “interconnessione“).
BENI AMMISSIBILI
Possono godere dell’iperammortamento al 250% tre categorie di beni materiali come meglio specificato nell’Allegato A alla legge di bilancio 2017:
- Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti
- Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità
- Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»
Sono inclusi anche i beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) come meglio identificati nell’Allegato B alla legge di bilancio 2017, che però godono di una maggiorazione pari al 140%.
Va specificato che i beni materiali possono essere portati in iperammortamento esclusivamente se nello stesso esercizio sono stati effettuati investimenti in beni materiali iperammortizzabili, anche qualora non ci sia connessione tra i beni materiali ed immateriali.
AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste nel portare in ammortamento un valore pari al 250% del bene acquisito. Nel caso di beni immateriali, la quota di maggiorazione è pari al 140%.
Ad esempio, nel caso di un macchinario “4.0” dal costo imponibile di € 1.000.000:
- ammortamento ordinario – risparmio d’imposta (24% di € 1.000.000, l’importo deducibile ai fini IRES) pari a € 240.000
- iperammortamento – risparmio d’imposta (24% di 1.000.000 x 250% = € 2.500.000, l’importo deducibile ai fini IRES) pari a € 600.000
Pertanto, grazie all’iperammortamento, il maggior risparmio di imposta tra ammortamento ordinario e iper su un bene materiale di valore imponibile di € 1.000.000 è pari a € 360.000 (600.000 – 240.000).
Nel caso di un software “4.0” dal costo imponibile di € 100.000, il maggior risparmio di imposta tra ammortamento ordinario e iper sarà pari a € 9.600 [(100.000 x 140%) x 24%] – [100.000 x 24%].
INTERCONNESSIONE
Un requisito tipico dei beni “4.0” è l’interconnessione.
Un bene viene definito “interconnesso” quando:
- scambia informazioni con sistemi interni, tramite protocolli noti
- viene identificato univocamente mediante standard internazionali
PERIZIA TECNICA GIURATA
Per ogni bene che superi singolarmente l’importo di € 500.000 è obbligatorio far redigere da un perito o un ingegnere iscritti nei rispettivi albi una perizia tecnica giurata che attesti che il bene abbia le caratteristiche tecniche tali da poter essere incluso nei sopra citati Allegato A o Allegato B. La perizia deve essere acquisita nel periodo di imposta entro il quale il bene entra in funzione.
Nel caso di beni di importo inferiore a € 500.000 è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti che il bene abbia le caratteristiche tecniche tali da poter essere incluso in Allegato A o Allegato B. Tale dichiarazione può essere sostituita da una perizia tecnica giurata ottenuta con le stesse modalità richieste per i beni di importo superiore a € 500.000.