Decreto Rilancio: i contributi a fondo perduto per le partite Iva

Nel decreto Rilancio che abbiamo analizzato (in questi link il primo e secondo articolo) c’è anche il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, lavoro autonomo e reddito agrario. Parliamo di titolari di partita Iva, con ricavi e compensi non superiori ai 5 milioni di euro nel periodo d’imposta del 2019, e con un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Sono esclusi i soggetti che hanno cessato l’attività alla data di presentazione, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e società di partecipazione, i contribuenti che hanno diritto all’indennità per collaborazione coordinata e continuativa (anche dei lavoratori dello spettacolo, i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Il contributo spetterà, indipendentemente dal requisito del calo del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni dichiarati zone rosse chiuse prima del lockdown.

L’ammontare del contributo a fondo perduto sarà determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato nel mese di aprile 2020 e quello del 2010. Parliamo del:
– 20 per cento per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
– 15 per cento per ricavi o compensi tra i 400.000 e 1 milione di euro;
– 10 per cento per ricavi o compensi tra 1 milione e 5 milioni di euro.

Sarà riconosciuto comunque un tetto minimo, un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare in via telematica un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate  entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura. Questa verrà definita con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.