Novità per la riqualificazione delle aree di crisi industriale

Con una circolare, la 10088 dello scorso 16 gennaio, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso note le nuove regole per l’accesso alle agevolazioni in favore della riqualificazione delle aree di crisi industriale. Grazie all’abbassamento della soglia minima di investimento e procedure semplificate per l’accesso la misura apre spazio anche ad aziende di piccola e media dimensione. 

Al momento della presentazione della domanda le società dovranno, tra gli altri requisiti, trovarsi in regime di contabilità ordinaria; in norma con le normative in materia di edilizia, urbanistica, lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell’ambiente; non aver presentato negli ultimi due anni domande di delocalizzazione.

Le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa, e del finanziamento agevolato alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla normativa nazionale e delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento Gber.
Il finanziamento agevolato, fatto salvo il caso della eventuale partecipazione al capitale sociale, è compreso tra il 30 e il 50 per cento degli investimenti ammissibili, con una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento (della durata massima di 3 anni) commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni.

Possono essere ricompresi nel progetto anche progetti per l’innovazione dell’organizzazione per non più del 20 per cento, e del 10 per cento per iniziative volte alla formazione del personale. 
Il rimborso del finanziamento avverrà secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate.