
La legge di conversione del Decreto Liquidità allarga la platea dei beneficiari della sospensione della rata del mutuo e dell’adesione al Fondo Gasparrini. In base alla nuova normativa possono chiedere la sospensione delle rate del mutuo prima casa anche gli imprenditori individuali e i piccoli imprenditori. Fino al prossimo 17 dicembre sono dunque esplicitamente ammessi anche i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e chi esercita un’attività professionale organizzata con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
La legge di conversione cambia anche l’iter per il sopraccitato congelamento delle rate del mutuo: per le domande presentate a partire dal 28 marzo la banca sospende l’ammortamento del mutuo senza attendere l’esito della richiesta da parte del soggetto gestore del Fondo, Consap. Il Fondo Gasparrini coprirà il 50 per cento degli interessi che matureranno comunque nel periodo di sospensione, stabilito in un massimo di 18 mesi.
Per essere ammessi al beneficio, occorre che si sia verificata la cessazione del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, la sospensione del lavoro per almeno 30 giorni consecutivi, la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni di lavoro consecutivi e per un ammontare almeno pari al 20 per cento, la morte del mutuatario o il riconoscimento di una grave disabilità.
Per quanto riguarda i lavoratori, dovranno autocertificare di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre del 2019.
Sarà possibile richiedere la sospensione solo per i mutui erogati per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale che non abbiano caratteristiche di abitazioni di lusso. Sempre sino al 17 dicembre la moratoria potrà essere richiesta per finanziamenti di importo sino a 400.000 euro, successivamente ritornerà il limite ordinario di 250.000.
FONTE: MISE